Segnalazioni
Whistleblowing
In ottemperanza al D. Lgs 24/2023 che recepisce la Direttiva UE n. 1937/2019 â c.d. âDirettiva Whistleblowingâ â Major Bit Consulting S.r.l. ha attivato canali di comunicazione che consentono la segnalazione di illeciti di varia natura al fine di agevolare lâinteresse aziendale. Il Decreto, ampliando la portata oggettiva (gli illeciti e le violazioni che possono essere oggetto di segnalazioni) e soggettiva (coloro che sono legittimati a realizzare la segnalazione, i c.d. whistleblowers), mira a colpire eventuali condotte illegittime, assicurando il buon andamento dellâente pubblico o privato.
I soggetti potranno segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, sia quando il rapporto giuridico che li lega allâente â pubblico o privato â sia in corso, sia quando lo stesso sia cessato o non ancora iniziato (es. periodo di prova).
LâArt. 12 del Decreto sancisce un generale obbligo di riservatezza in capo al gestore della segnalazione circa lâidentitĂ del segnalante e qualsiasi informazione da cui la stessa possa evincersi: è previsto che questi dati non possano essere rilevati senza il consenso espresso del segnalante stesso.
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre frasi precontrattuali.
- Durante il periodo di prova.
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Informazioni sulle violazioni aventi a oggetto fatti di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi, riferibili a persone di Major Bit Consulting S.r.l. che possano integrare:
- Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale 231 e delle procedure che ne costituiscano attuazione, del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo dâimmagine o reputazionale di Major Bit.
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
- Uso improprio di dati riservati dei clienti e dell’azienda.
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231.
- Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dellâUnione Europa.
- Atti o comportamenti che vanificano lâoggetto o la finalitĂ delle disposizioni di cui agli atti dellâUnione Europea.
La segnalazione deve riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da rendere concretamente possibile la verifica.
Posta ordinaria:
lettera raccomandata allâindirizzo Major Bit Consulting S.r.l., Viale Luigi Schiavonetti 278, 00173 Roma (RM).
Posta elettronica:
allâindirizzo segnalazioni@majorbit.com
Verbalmente:
mediante dichiarazione rilasciata dal Segnalante in apposita audizione fissata entro un termine ragionevole.
Sito web:
compilando il form della presente sezione, che consente di effettuare la segnalazione anche in forma totalmente anonima.
Le segnalazioni possono permettere allâazienda di individuare per tempo o porre rimedio a fatti illeciti o irregolari che possono ledere lâinteresse di Major Bit o di terzi.
Nel rispetto delle previsioni di legge, Major Bit Consulting S.r.l. garantisce la riservatezza dellâidentitĂ del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltĂ ) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui il Segnalante è proprietario o per cui lavora, che operano in un contesto lavorativo collegato a Major Bit Group. Il Segnalante viene informato del ricevimento della segnalazione (entro sette giorni dal ricevimento) e degli esiti degli accertamenti svolti in merito (entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione).